6. Le decisioni in materia di moratoria concordataria non crescono in giudicato materiale - e quindi non si dà immutabilità della (prima) sentenza, del suo contenuto e dei suoi effetti, tale da escludere la proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto e tra le stesse parti (cfr., tra tanti, Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, p.199 n.59 e p.200 n.66 ss.; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p.364; Rep. 1989 p.210) - ma solo formale, nel senso che la sentenza non può più essere impugnata con i rimedi ordinari di diritto (appello) ed è quindi esecutoria (Vogel, op. cit., p.199 n.61 e p.200 n.64):