da un appello infondato non deriverebbe comunque danno alcuno al debitore, potendo l'autorità superiore dei concordati non concedere l'effetto sospensivo. e) DTF 87 I 370 e 79 I 154 con i riferimenti a 79 I 44 ss. e 78 I 56, richiamate sub 3c), non possono essere decisive: rese in sede di procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, attestano il profondo travaglio e le incertezze che da decenni connotano la ricerca di una soluzione praticabile, con la definitiva apertura nel senso di riconoscere maggiori diritti alle parti o, detto altrimenti, che quei pregiudizi che tempo addietro non costituivano un danno irreparabile ora lo sono.