(cfr. Flavio Cometta, Compiti del commissario della moratoria (nota a sentenza), in Rep 1992 p.306); - la moratoria concordataria è concessa senza che sia garantito il diritto di essere sentito dei creditori dedotto dall'art. 4 Cost.: la semplificazione procedurale può essere ritenuta provvida nella misura in cui consente una rapida decisione, a condizione però che quei creditori che avessero motivi fondati e di immediato riscontro per opporsi possano farlo tempestivamente;