1985 p.36) e sempre richiamata senza più essere stata sottoposta a vaglio critico puntuale - qualificabile come semplice pregiudizio di mero fatto: è di immediata comprensione come un ritardo di 4/6 mesi possa determinare in linea di principio per i creditori, o parte di essi, una perdita patrimoniale irreparabile, ad esempio se i beni gravati da pegno non sono più sufficienti a garantire gli ulteriori interessi o se la successiva revoca della moratoria e la par condicio creditorum connessa all'inevitabile fallimento faranno perdere ai creditori più avanti nell'esecuzione quei privilegi che si erano assicurati processualmente in virtù di una più accorta cura dei propri interessi.