anche DTF 97 I 681 cons.2 e 93 I 62 cons.2). Se già al momento della concessione della moratoria è evidente che il concordato non sarà mai omologato perché il primo giudice è incorso in una svista manifesta, sfugge ad ogni ragionevolezza e contrasta con il principio dell'economia processuale dover attendere fino al termine della procedura per far valere i propri diritti; - il danno che dalla moratoria deriva ai creditori in seguito alla sospensione delle esecuzioni non è - come erroneamente ritiene una giurisprudenza ormai datata (DTF 87 I 370 e rif.; 79 I 154 e rif.; Rep. 1985 p.36)