d) Questa Camera ritiene di non più poter seguire la concezione troppo riduttiva dei diritti dei creditori, che si esaurisce nel suo esito nella violazione del diritto di essere sentito, atteso che (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.7. d) cc): - per costante giurisprudenza, il decreto che accorda al debitore la moratoria è una decisione incidentale (DTF 94 I 369, 87 I 369 e 79 I 46 cons.2; Rep 1985 p.36) poiché è funzionalmente collegato alla decisione finale sull'omologazione, di cui costituisce la premessa necessaria (cfr. anche DTF 97 I 681 cons.2 e 93 I 62 cons.2).