Nel citato Rep 1985 p.36-37 è pubblicata la sentenza 5 dicembre 1983 della II. Corte civile del Tribunale federale che ha concluso per l'irricevibilità del ricorso di diritto pubblico formulato da un creditore contro la concessione di una moratoria concordataria, atteso che "il pregiudizio che dalla moratoria deriva ai creditori attraverso la sospensione delle esecuzioni è, secondo la giurisprudenza, di regola un pregiudizio di mero fatto (DTF 79 I 154 e rif., 87 I 370 e rif.)". d) Questa Camera ritiene di non più poter seguire la concezione troppo riduttiva dei diritti dei creditori, che si esaurisce nel suo esito nella violazione del diritto di essere sentito, atteso che (cfr.