Fritzsche/Walder, op. cit., §72 n.14 e nota 34 con riferimento a Jaeger e Blumenstein); bb) i creditori, non sentiti dall'autorità inferiore nel corso della procedura di concessione della moratoria, hanno un interesse giuridico e non solo di mero fatto a che le loro esecuzioni non subiscano una sospensione di quattro/sei mesi da una decisione presa senza che ve ne fossero i presupposti (Tribunale cantonale vodese nella sentenza 17 giugno 1976 che conferma la precedente giurisprudenza (JdT 1958 II 63); Pierre-Robert Gilliéron, Les conditions d'homologation du concordat dans la pratique judiciaire vaudoise, in: BlSchK 1983 p.2 e in: