b) la reiterazione delle domande è in chiaro contrasto con i termini imperativi dell'art. 295 LEF; c) la domanda di nuova moratoria è pure in contrasto con gli art. 309 e 190 cpv.1 n.3 LEF che non pongono condizione alcuna per dichiarare il fallimento se chiesto entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione; d) inoltre l'art. 194 LEF non rinvia all'art. 173a LEF; e) il rigore formale è giustificato dalla possibilità di chiedere il concordato ex art. 317 LEF nella procedura di fallimento;