- "le emergenze della precedente procedura concordataria hanno rivelato l'esistenza di numerose trattative per la ripresa dell'attività produttiva da parte di terzi interessati, non portate a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo che permettesse il soddisfacimento della proposta concordataria formulata ai creditori, rispettivamente per l'impossibilità di ottenere le richieste garanzie"; - le trattative sono continuate e la gestione dell'attività durante la prima moratoria non ha comportato passività ulteriori. U. Con tempestivo appello 22 dicembre 1995 l'ing.