cpv.2 n.2 LEF, atteso che: - "i titoli depositati non costituiscono dei valori usuali ritenuto che, dalla documentazione prodotta, un loro incasso è sottoposto a numerose condizioni la cui soddisfazione non appare per il momento raggiunta"; - "i valori a disposizione non possono essere considerati una garanzia equivalente alla fideiussione bancaria"; - "il giudizio di insufficienza della garanzia prestata deve pure essere formulato constatando che, sulla base dei titoli depositati, nessun istituto di credito ticinese si è prestato fideiussore degli impegni assunti dalla __________ con il contratto 29 settembre 1995". La sentenza non è stata impugnata.