- "in data 29 settembre 1995 il Commissario ha trasmesso copia di un impegno contrattuale sottoscritto da un promotore interessato alla ripresa delle attività della società, mettendo a disposizione i capitali necessari per il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento di un dividendo del 17% ai creditori chirografari"; - "l'esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantiti, a meno che essi non vi abbiano espressamente rinunciato";