- "il commissario ha fatto chiaramente capire che vi è la concreta e seria possibilità di concludere le trattative già in corso e ben avviate. Occorreva pertanto lasciargli spazio, nell'udienza a ciò prevista dall'art. 304 LEF ed espressamente richiesta dall'amministratore unico della debitrice, per ulteriori chiarimenti ai creditori sulla situazione della debitrice e sulla concludenza delle trattative in corso atte a risanare l'azienda e a pagare il dividendo. Senza dimenticare che il giudizio sulla prestazione della garanzia spetta ai creditori che possono anche rinunciarvi". H. Con sentenza 28 agosto 1995 (inc.