{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4711549&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:59:50", "Checksum": "f147e48b44e6866d456936b85f6a19a1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n7.\na) Va evitata per ovvie ragioni la reiterazione delle domande al solo scopo di differire artatamente un fallimento ormai inevitabile: è infatti costitutivo di violazione del precetto della buona fede ogni comportamento che contrasta in tutta evidenza con quanto ogni soggetto di diritto corretto e leale farebbe in circostanze similari.\nb) Il diritto di essere sentito nella fase di concessione, che è riservato al debitore istante, è relativo e si manifesta solo se la moratoria concordataria non viene concessa, venendo in caso contrario a mancare il pregiudizio giuridico.\nI creditori non possono invece richiamarsi all'obbligo del contraddittorio, ritenuto che il precetto costituzionale non è violato se viene loro riconosciuta la legittimazione al ricorso contro il giudizio di concessione della moratoria, come è ora il caso nel Cantone Ticino in seguito al mutamento giurisprudenziale.\n8. Nel caso di specie può darsi una seconda moratoria solo ove siano dimostrate in termini di verosimiglianza accresciuta nuove circostanza di fatto, rilevanti e di immediato riscontro.\na) Le trattative in vista della cessione della ditta, anche se in minima parte nuove, restano comunque ancora in quella fase nebulosa in cui si dibattono da oltre un anno e sono pertanto inidonee a costituire fatto rilevante, a prescindere dalla carenza dell'ulteriore requisito cumulativo dell'immediato riscontro.\nb) La rinuncia di creditori privilegiati a parte dei loro crediti è fatto nuovo.\nPer l'ossequio del presupposto della rilevanza del novum va esaminato se, al momento della presentazione della seconda domanda di moratoria, fosse stato ipotizzabile ritenere che la doppia maggioranza richiesta per ottenere l'omologazione del concordato sarebbe stata conseguita. Detto altrimenti, si pone la questione a sapere se i creditori che hanno accettato il primo concordato - sulla base di un dividendo concordatario prospettato e da garantire al 17% - sarebbero ugualmente disposti al consenso anche se non vi fosse garanzia di dividendo alcuno perché il concordato, cui il debitore tende, è quello con abbandono dell'attivo, con tutta l'alea immanente a siffatta specie.\nDifficile propendere in senso affermativo, tanto più che manca anche qualsivoglia valida garanzia per il soddisfacimento dei creditori privilegiati, per la parte di privilegio su cui non vi è stata rinuncia.\nLa vexata quaestio può rimanere indecisa: quand'anche fosse ammessa la rilevanza, verrebbe comunque a mancare il requisito cumulativo dell'immediato riscontro.\nc) Sarebbe invece stato fatto nuovo, rilevante e di immediato riscontro, la dazione al giudice del concordato - al momento della presentazione il 15 novembre 1995 della seconda istanza di moratoria - di valida garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF, per l'importo ridotto di un milione di franchi o poco meno per la rinuncia alla garanzia di creditori privilegiati.\nSiffatta omissione, manifesta, non pregiudicherà comunque a La __________ il diritto di richiedere, ove se ne realizzassero i presupposti, il concordato fallimentare ex art. 317 LEF.\n9. Il ricorso dell'ing. __________, limitatamente alla domanda volta alla reiezione della seconda domanda di moratoria, va accolto. Non si può invece accedere uno actu alla declaratoria di decozione, su cui sarà chiamato a determinarsi in prima istanza il giudice del fallimento, la sospensiva ex art. 173a LEF essendo venuta a decadere.\nIl grado di prevalenza del ricorrente è valutato nel rapporto 3/4 a 1/4, l'ing. __________ avendo prevalso sulla legittimazione al ricorso dei creditori e sulla reiezione della seconda domanda di moratoria mentre la controparte ha solo evitato l'immediata dichiarazione di fallimento.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 293 ss. LEF,\nPRONUNCIA\n1. Il ricorso 22 dicembre 1995 dell'ing. __________, è parzialmente accolto.\n1.1 Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:\n\"1. La sentenza 12 dicembre 1995 del Pretore di Mendrisio-Sud, quale Autorità inferiore dei concordati, nella procedura di moratoria per concordato con abbandono dell'attivo proposta da __________, è annullata.\n2. È revocata la moratoria concessa il 12 dicembre 1995 a La __________.\n3. Ogni creditore può chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione, l’immediata dichiarazione di fallimento.\n4. La tassa di giustizia in Fr. 150.-- è a carico di __________ \".\n2. La tassa di giustizia di seconda sede in Fr. 225.--, già anticipata dall'ing. __________, è a carico di __________ che rifonderà all'ing. __________ Fr. 1'000.-- per parte di indennità.\n3. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.\n4. Intimazione: __________\nComunicazione: Pretura di Mendrisio-Sud\nUfficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio\nUfficio dei registri di Mendrisio.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nquale Autorità superiore dei concordati\nIl presidente La segretaria"}