{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:43", "Checksum": "eaf77d9c27dcddd6c7936f31142d5ce1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente è legittimato al ricorso anche nella sua qualità di parte nel procedimento ex art. 309 LEF, che l'ha portato a chiedere l'immediata dichiarazione di fallimento de ___________, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza 3 novembre 1995 del Pretore di Mendrisio-Sud, che non ha omologato il concordato percentuale proposto per carenza del presupposto della sufficiente garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF. È infatti di immediata intelligenza che non può darsi soluzione di continuità - limitatamente alla determinazione della qualità di parte dell'ing. __________ - tra il rigetto del primo concordato, la domanda di fallimento per i combinati art. 190 cpv.1 n.3 e 309 LEF e la seconda moratoria concordataria: è per questo motivo che il primo giudice, correttamente, ha intimato il pronunciato 12 dicembre 1995 di concessione della moratoria anche al qui ricorrente.\n5. I requisiti per la concessione di una seconda moratoria concordataria devono essere ben più restrittivi di quelli che occorrono in prima battuta: per evitare abusi, sempre ipotizzabili nel delicato settore della procedura concordataria in un Cantone che evidenzia dati numerici sospetti (cfr. Cometta, op. cit., note 2 e 3), l'asticella del grado di verosimiglianza va alzata in modo apprezzabile nel senso che si richiede verosimiglianza accresciuta, superiore a quella in senso stretto richiesta ex art. 82 LEF, mentre per la concessione della prima moratoria è sufficiente la verosimiglianza prima facie o apparente (sulla nozione di verosimiglianza nei vari gradi, cfr. Cometta, op. cit., n. 3.5. b) e c).\na) Per il ricorrente le \"pretese e contestate nuove circostanze di fatto\" sono \"assolutamente irrilevanti\" nel senso che a fronte di una garanzia, non prestata, dell'ordine di oltre 11 milioni di franchi vi è solo un minor fabbisogno di un milione, secondo i dati de La __________, e di Fr. 637'313.-- secondo il calcolo dell'ing. __________, ritenuto che di valida garanzia - sia pure in termini ridotti - non vi è comunque traccia alcuna.\nQuanto poi alle trattative in corso per la cessione dell'attività, è improprio parlare di novità rilevanti, a prescindere dall'assoluta inconsistenza degli impegni documentali.\nb) Per La __________ è invece di portata decisiva che l'ing. __________ non si sia \"mai opposto o anche solo espresso\" sulla prospettiva di concordato con abbandono dell'attivo, ritenuto che è \"circostanza rilevante\" la riduzione di pretese di creditori privilegiati che consentirà il pagamento integrale dei privilegiati e un \"evidente aumento del dividendo a favore dei chirografari\"; anche le trattative condotte con possibili acquirenti sono \"serie e tuttora in corso\" e un loro positivo esito rappresenterebbe una circostanza utile per tutti i creditori.\n6. Le decisioni in materia di moratoria concordataria non crescono in giudicato materiale - e quindi non si dà immutabilità della (prima) sentenza, del suo contenuto e dei suoi effetti, tale da escludere la proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto e tra le stesse parti (cfr., tra tanti, Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, p.199 n.59 e p.200 n.66 ss.; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p.364; Rep. 1989 p.210) - ma solo formale, nel senso che la sentenza non può più essere impugnata con i rimedi ordinari di diritto (appello) ed è quindi esecutoria (Vogel, op. cit., p.199 n.61 e p.200 n.64): una seconda domanda può quindi essere formulata, a condizione che si fondi su nuove circostanze di fatto, rilevanti e di immediato riscontro (cfr. Cometta, op. cit. n. 2.4. a) e rif. ivi).\nAd esempio, se la prima domanda di moratoria è stata respinta per mancanza di dati contabili aggiornati, si potrà chiedere di nuovo la moratoria purché si producano contestualmente gli elementi che prima non vi erano. Idem se si presenta una garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF di soggetto di diritto di solvibilità certa, mentre in precedenza il prospettato dividendo concordatario si riduceva a vaga promessa.\nLa prestazione di una garanzia sufficiente per assicurare un dividendo al massimo dell'1% è irrilevante poiché inidonea, atteso che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (Cometta, op. cit., n. 2.1. d):\na) nel concordato ordinario non va concessa la moratoria se si ipotizza un dividendo concordatario del 2%: in casi siffatti, è di tutta evidenza che i creditori sono meglio tutelati dalla procedura di liquidazione fallimentare, avuto riguardo al suo minor costo (CEF 22 febbraio 1995 in re J. S. cons.8. In linea di principio è inidonea ogni ipotesi di dividendo inferiore al 10% poiché verosimilmente lesiva delle legittime aspettative dei creditori, ai quali non si può imporre un sacrificio finanziario esagerato per raffronto ai vantaggi che derivano al debitore). Al debitore resta comunque sempre riservata la facoltà, verificandosene i presupposti, di richiedere il concordato fallimentare;\nb) nel concordato con abbandono dell'attivo va prospettata l'esistenza di un residuo attivo che consenta non solo il pagamento dei crediti privilegiati ma anche di un dividendo concordatario. Quando già con l’istanza si dà certezza che non vi sarà attivo, la moratoria non può essere concessa, ritenuto che la procedura si esaurirebbe in uno sterile esercizio giurisdizionale, capace solo di determinare l’aumento del passivo quale conseguenza delle spese procedurali e della notula del commissario.\n"}