{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:43", "Checksum": "eaf77d9c27dcddd6c7936f31142d5ce1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- il danno che dalla moratoria deriva ai creditori in seguito alla sospensione delle esecuzioni non è - come erroneamente ritiene una giurisprudenza ormai datata (DTF 87 I 370 e rif.; 79 I 154 e rif.; Rep. 1985 p.36) e sempre richiamata senza più essere stata sottoposta a vaglio critico puntuale - qualificabile come semplice pregiudizio di mero fatto: è di immediata comprensione come un ritardo di 4/6 mesi possa determinare in linea di principio per i creditori, o parte di essi, una perdita patrimoniale irreparabile, ad esempio se i beni gravati da pegno non sono più sufficienti a garantire gli ulteriori interessi o se la successiva revoca della moratoria e la par condicio creditorum connessa all'inevitabile fallimento faranno perdere ai creditori più avanti nell'esecuzione quei privilegi che si erano assicurati processualmente in virtù di una più accorta cura dei propri interessi. Anche il costo della procedura, sul quale incide non poco la retribuzione del commissario e dei suoi ausiliari, periti compresi, va tenuto in debito conto (cfr. Flavio Cometta, Compiti del commissario della moratoria (nota a sentenza), in Rep 1992 p.306);\n- la moratoria concordataria è concessa senza che sia garantito il diritto di essere sentito dei creditori dedotto dall'art. 4 Cost.: la semplificazione procedurale può essere ritenuta provvida nella misura in cui consente una rapida decisione, a condizione però che quei creditori che avessero motivi fondati e di immediato riscontro per opporsi possano farlo tempestivamente;\n- il diritto di ricorso dei creditori potrebbe altresì costituire valido deterrente contro moratorie concesse dai pretori senza approfondito esame dei presupposti e quasi fossero una sine cura, complice il carico di lavoro cui sono sottoposti;\n- da un appello infondato non deriverebbe comunque danno alcuno al debitore, potendo l'autorità superiore dei concordati non concedere l'effetto sospensivo.\ne) DTF 87 I 370 e 79 I 154 con i riferimenti a 79 I 44 ss. e 78 I 56, richiamate sub 3c), non possono essere decisive: rese in sede di procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, attestano il profondo travaglio e le incertezze che da decenni connotano la ricerca di una soluzione praticabile, con la definitiva apertura nel senso di riconoscere maggiori diritti alle parti o, detto altrimenti, che quei pregiudizi che tempo addietro non costituivano un danno irreparabile ora lo sono.\nSenza pretesa di esaustività, si può ricordare che:\n- \"nichts Abweichendes folgt daraus, dass die Verordnung über das Pfandnachlassverfahren für Hotelgrundstücke, vom 18. Dezember 1920, in Art. 32 vorschrieb, dass die Eröffnung des Verfahrens auch den betroffenen Pfandgläubigern mitzuteilen sei, und dass der Entscheid der Weiterziehung nach Art. 19 SchKG an das Bundesgericht unterliege (ebenso die spätern Erlasse über das Pfandnachlassverfahren)\" (DTF 76 III 32);\n- \"il est clair que le créancier qui ne peut faire tout de suite procéder à l'exécution ou le débiteur qui y est tout de suite soumis sont dans le cas d'être lésés par le jugement de mainlevée\" (DTF 78 I 57);\n- il rigetto provvisorio dell'opposizione non causa all'interessato un danno irreparabile, atteso che \"n'abordant pas le fond, elle tranche une pure question de procédure. Or les prononcés de ce genre appartiennent précisément à la catégorie des décisions incidentes. La jurisprudence range déjà l'octroi du sursis concordataire dans cette catégorie; une solution différente pour les prononcés relatifs à la mainlevée provisoire ne se comprendrait pas. L'instance de mainlevée a le caractère d'un incident de la poursuite: un incident ne peut donner lieu, logiquement, qu'à une décision incidente\" (DTF 79 I 46);\n- il rifiuto del rigetto provvisorio dell'opposizione porta seco per il debitore un danno irreparabile? (questione lasciata aperta in DTF 79 I 153);\n- il rifiuto del rigetto provvisorio dell'opposizione non trae seco per il creditore un danno irreparabile: benchè criticata da Hans Huber in SJZ 1954 p.301 ss., questa soluzione si giustifica perchè \"die nur möglicherweise erwachsenden Nachteile sind blosse Folgen der Verlängerung des Vollstreckungsverfahrens und fallen als solche nicht unter den Begriff der nicht wiedergutzumachenden Nachteile. Auch die mit der Bewilligung der Nachlassstundung verbundene Verzögerung der Vollstreckung kann dem Gläubiger schaden, stellt aber keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil dar\" (DTF 87 I 370);\n- la decisione sul rigetto provvisorio è una decisione finale e non incidentale (cambiamento della giurisprudenza), ritenuto che vi è un sicuro interesse a censurare la violazione del diritto di essere sentito come pure la disparità di trattamento (DTF 94 I 372-373).\nf) Ne consegue in linea di principio, nel solco della tendenza all'estensione dei diritti anche per i condizionamenti derivati dalla CEDU, la legittimazione al ricorso anche dei creditori per il doveroso ripristino della par condicio nei confronti della parte debitrice: siffatto cambiamento di giurisprudenza determina la ricevibilità del gravame dell'ing. __________."}