{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:43", "Checksum": "eaf77d9c27dcddd6c7936f31142d5ce1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Per La __________ non vi è ragione di mettere in discussione una giurisprudenza ormai consolidata e generalmente condivisa.\n3. La questione del diritto o no di ricorso dei creditori contro la decisione pretorile di concessione della moratoria è meritevole di approfondimento.\na) Vi sono due correnti di pensiero (cfr. Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, di prossima pubblicazione in Rep 1995, n. 2.7. d) bb):\naa) i creditori non hanno la qualità di parte nella procedura avente per oggetto la moratoria come tale, ossia la questione se siano dati i presupposti formali e sostanziali per la sua concessione (DTF 103 Ia 78-79 cons.4a e rif.; 76 III 31; Rep 1992 p.310 e 1985 p.36): è quindi esclusa per i creditori la possibilità di adire l'autorità superiore dei concordati contro la concessione della moratoria (DTF 103 Ia 78 cons.4a; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.427; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.402; Fritzsche/Walder, op. cit., §72 n.14 e nota 34 con riferimento a Jaeger e Blumenstein);\nbb) i creditori, non sentiti dall'autorità inferiore nel corso della procedura di concessione della moratoria, hanno un interesse giuridico e non solo di mero fatto a che le loro esecuzioni non subiscano una sospensione di quattro/sei mesi da una decisione presa senza che ve ne fossero i presupposti (Tribunale cantonale vodese nella sentenza 17 giugno 1976 che conferma la precedente giurisprudenza (JdT 1958 II 63); Pierre-Robert Gilliéron, Les conditions d'homologation du concordat dans la pratique judiciaire vaudoise, in: BlSchK 1983 p.2 e in: JdT 1978 II 133-134 n.1, con l'avvertenza che i due ultimi riferimenti sono ormai superati dalla mutata opinio juris di Gilliéron nel suo manuale del 1988 a p.418, confermata nella 3. ediz. del 1993 a p.427, che si limita ad indicare che il Tribunale federale e la dottrina quasi unanime negano il diritto di ricorso dei creditori, sola voce dissenziente essendo rimasto il Tribunale cantonale vodese; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1988, §54 m.19, si è espresso in senso contrario senza però riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale e alle opinioni dottrinali divergenti: nella 5. edizione del 1993, §54 m.19, ha mutato parere, con riferimento a DTF 103 Ia 78, limitando il diritto d'impugnativa solo contro la nomina del commissario).\nb) Il Tribunale federale in DTF 103 Ia 78-79 cons.4a ha affermato - senza che ve ne fosse la necessità, non essendo oggetto d'esame su questo specifico punto e quindi con argomentazione che non partecipa della ratio decidendi - senza citare precedenti giurisprudenziali propri, ma con un generico richiamo all'unità di dottrina e prassi, che i creditori non sono legittimati al ricorso contro la concessione della moratoria concordataria perché mancano della qualità di parte.\nI richiami dottrinali a Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n.7 ad art. 294, p.427 (con il richiamo all'opinione dissenziente espressa in SJ 1893 p.787), Jaeger/Daeniker, Schuldbetreibung und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, Zurigo 1947, n.7 ad art. 294, p.509 (con il riferimento alla giurisprudenza bernese in ZBJV 37 p.541 e 40 p.704 e vodese in SJZ 11 p.79), Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1968, p.314 e Andreas Coradi, Der Sachwalter im gerichtlichen Nachlassverfahren nach Art. 293 ff. SchKG, Zurigo 1973, p.15, sono però lungi dal convincere e si caratterizzano per l'apoditticità della conclusione fondata sulla sola carenza della qualità di parte nella fase di concessione della moratoria, sivvero che al considerando successivo il Tribunale federale giunge ad ammettere il diritto di ricorso anche dei creditori ma solo contro la nomina del commissario del concordato (DTF 103 Ia 79 cons.4b).\nc) Questa Camera - nella sentenza 14 aprile 1992, in: Rep 1992, p.310-311, che rinvia a Rep 1985 p.36-37 - si è allineata alla \"costante giurisprudenza\" senza che ve ne fosse la necessità, il gravame dovendo in sostanza già essere dichiarato irricevibile per carenza di competenza ratione loci e il considerando topico non partecipando della ratio decidendi. Nel citato Rep 1985 p.36-37 è pubblicata la sentenza 5 dicembre 1983 della II. Corte civile del Tribunale federale che ha concluso per l'irricevibilità del ricorso di diritto pubblico formulato da un creditore contro la concessione di una moratoria concordataria, atteso che \"il pregiudizio che dalla moratoria deriva ai creditori attraverso la sospensione delle esecuzioni è, secondo la giurisprudenza, di regola un pregiudizio di mero fatto (DTF 79 I 154 e rif., 87 I 370 e rif.)\".\nd) Questa Camera ritiene di non più poter seguire la concezione troppo riduttiva dei diritti dei creditori, che si esaurisce nel suo esito nella violazione del diritto di essere sentito, atteso che (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.7. d) cc):\n- per costante giurisprudenza, il decreto che accorda al debitore la moratoria è una decisione incidentale (DTF 94 I 369, 87 I 369 e 79 I 46 cons.2; Rep 1985 p.36) poiché è funzionalmente collegato alla decisione finale sull'omologazione, di cui costituisce la premessa necessaria (cfr. anche DTF 97 I 681 cons.2 e 93 I 62 cons.2). Se già al momento della concessione della moratoria è evidente che il concordato non sarà mai omologato perché il primo giudice è incorso in una svista manifesta, sfugge ad ogni ragionevolezza e contrasta con il principio dell'economia processuale dover attendere fino al termine della procedura per far valere i propri diritti;"}