{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:43", "Checksum": "eaf77d9c27dcddd6c7936f31142d5ce1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- contrariamente alla sentenza di questa Camera in Rep 1992 p.310 e a buona parte della dottrina, deve essere riconosciuta anche ai creditori la legittimazione ricorsuale contro la concessione della moratoria, per evitare mere manovre defatigatorie;\n- la legittimazione ricorsuale è del resto ammessa da __________ e __________;\n- per quanto riguarda il Tribunale federale, non è esatto che, come indica la decisione di questa Camera (Rep 1992 p.311), esso si sia espresso in termini univoci sulla carenza di legittimazione dei creditori. Infatti nella sentenza DTF 103 Ia 76 la massima Corte si limita a riportare le opinioni dottrinali, atteso che il giudizio ha potuto essere reso senza dover risolvere il quesito qui in esame;\n- la legittimazione dei creditori sarebbe più consona anche al testo letterale dell'art. 294 LEF;\n- subordinatamente l'ing. ________ sarebbe legittimato anche nella sua qualità di istante per la declaratoria di decozione ex art. 309 LEF, avendo il primo giudice sospeso la procedura fallimentare senza giustificati motivi;\n- nel merito, il ricorso va accolto, ritenuto che:\na) seguendo la tesi del Pretore che si fonda su Rep 1977 p.45 e 1989 p.209, il debitore cui sia stato negato un concordato - purché sussistano nuove circostanze di fatto - potrebbe proporre in teoria infinite domande di concessione della moratoria, ad esempio producendo deliberatamente a singhiozzo documenti o altre prove;\nb) la reiterazione delle domande è in chiaro contrasto con i termini imperativi dell'art. 295 LEF;\nc) la domanda di nuova moratoria è pure in contrasto con gli art. 309 e 190 cpv.1 n.3 LEF che non pongono condizione alcuna per dichiarare il fallimento se chiesto entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione;\nd) inoltre l'art. 194 LEF non rinvia all'art. 173a LEF;\ne) il rigore formale è giustificato dalla possibilità di chiedere il concordato ex art. 317 LEF nella procedura di fallimento;\nf) la seconda moratoria si basa su pretese e contestate nuove circostanze di fatto assolutamente irrilevanti, omettendo la sola che potrebbe entrare in linea di conto: la garanzia di oltre 11 milioni di franchi che non è stata prestata nella prima procedura e ora nemmeno viene offerta;\ng) non si vede come si possa fare affidamento alle pretese e contestate trattative in corso per la cessione della __________.\nV. Con osservazioni 10 gennaio 1996 La __________ ha chiesto la reiezione del gravame, con spese e ripetibili a carico del ricorrente, per le seguenti argomentazioni:\n- La __________ si era già riservata il 27 gennaio 1995 e il 25 settembre 1995 di procedere con una seconda domanda di moratoria per concordato con abbandono dell'attivo e l'ing. __________ non si è mai opposto a questa prospettiva;\n- il ricorso va respinto già in ordine per carenza di legittimazione attiva (Rep. 1992 p.310-311);\n- giurisprudenza e dottrina convergono nel non riconoscere ai creditori il diritto di ricorso contro la concessione della moratoria;\n- il ricorrente pretende, \"con ardimento\", che si dia legittimazione ai creditori poiché al giudice potrebbero essere sconosciuti comportamenti disonesti del debitore;\n- il ricorrente non ha comunque reso verosimili quei \"motivi gravi, evidenti e provati\" cui si riferisce __________ che potrebbero indurre il Pretore a non concedere la moratoria;\n- né si ha legittimazione se anche si ammettesse che il ricorso fosse volto contro la decisione di sospendere l'esame della domanda di fallimento (Rep 1980 p.302 ss.);\n- \"nella denegata ipotesi in cui codesta Camera, mutando la propria giurisprudenza e non tenendo conto di quella dello stesso TF e della dottrina, riconoscesse l'ing. __________ legittimato a ricorrere, nel merito il ricorso andrebbe comunque respinto perché infondato\", atteso che:\na) una seconda domanda di moratoria è proponibile (Rep 1977 p.145 e 1989 p.209), tanto più in quanto il tipo di concordato è diverso;\nb) è circostanza rilevante il fatto che i creditori privilegiati hanno deciso di ridurre le loro pretese: ciò consentirà, oltre al pagamento integrale dei crediti privilegiati, un evidente aumento del dividendo a favore dei creditori chirografari, ricorrente compreso;\nc) le trattative condotte dalla __________ con possibili acquirenti sono serie e tuttora in corso; un loro positivo esito rappresenterebbe una circostanza utile per tutti i creditori.\nConsiderato\nIN DIRITTO:\n1. In tema di moratoria concordataria è data facoltà d'appello alla CEF quale Autorità superiore dei concordati (cfr., tra le tante, CEF 9 luglio 1991 in re A. R., in Rep 1992 p.306; CEF 24 marzo 1989 in re L. SA; CEF 20 maggio 1987 in re A.M., in Rep 1989 p.208 cons.1; Rep 1985 p.39; d’altro avviso, ma errato, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §71 nota 5, p.591).\nLa decisione pretorile 12 dicembre 1995 di concessione della moratoria di quattro mesi per concordato con abbandono dell'attivo è in linea di principio appellabile all'Autorità superiore dei concordati.\n2. Presupposto processuale di ogni procedura d'appello, concordato incluso, è che sia data la capacità ricorsuale di chi formula atto d'appello.\nLa legittimazione al ricorso può variare in funzione della decisione pretorile sulla concessione o no della moratoria.\na) Nella sentenza 14 aprile 1992 in re H. M.-F. (cfr. Rep 1992, p.310-311, cons.1 e 2) questa Camera si era espressa nel senso che i creditori non hanno qualità di parte nella procedura di concessione della moratoria e pertanto l'appello formulato da un creditore è irricevibile.\nb) Per l'ing. __________ la giurisprudenza di questa Camera, che peraltro corrisponde a quella del Tribunale federale ed è sostanzialmente condivisa dalla dottrina dominante, non è più sostenibile, come il caso di specie ben evidenzia."}