{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:43", "Checksum": "eaf77d9c27dcddd6c7936f31142d5ce1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl 27 ottobre 1995 il Commissario non ha trasmesso la chiesta garanzia ma in sostanza solo uno scritto di egual data del lic. iur. __________ attestante \"in nome e per conto della __________, rappresentata dal sig. __________ \" che \"sono depositati fiduciariamente presso di me 22 titoli denominati 6 ½ % __________ del valore nominale di 1'000 US$ oro, i quali, secondo copia della lettera di __________ indirizzata a Mr. __________ del 22.7.93/22.7.94 consegnatami dalla mia assistita ed allegata alla presente, sono valutati secondo un metodo matematico per un totale di US$ 13'956'932\".\nO. Con atto 30 ottobre 1995 il Pretore ha fissato al Commissario un termine di due giorni per inviare il testo completo del \"__________ mutual Trust\" e per la traduzione di tutti gli atti in lingua inglese.\nTra gli atti, trasmessi dal Commissario il 2 novembre 1995, vi è anche il riferimento alla lettera 22 agosto 1994 della __________ al __________ da cui si evince che obbligazioni del tipo di quelle in esame \"inzwischen für kraftlos erklärt und damit wertlos geworden sind. Die Bonds können daher nur noch als Beweisurkunden gelten\".\nP. Con sentenza 3 novembre 1995 il Pretore di Mendrisio-Sud non ha omologato il concordato percentuale proposto per carenza del presupposto della sufficiente garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF, atteso che:\n- \"i titoli depositati non costituiscono dei valori usuali ritenuto che, dalla documentazione prodotta, un loro incasso è sottoposto a numerose condizioni la cui soddisfazione non appare per il momento raggiunta\";\n- \"i valori a disposizione non possono essere considerati una garanzia equivalente alla fideiussione bancaria\";\n- \"il giudizio di insufficienza della garanzia prestata deve pure essere formulato constatando che, sulla base dei titoli depositati, nessun istituto di credito ticinese si è prestato fideiussore degli impegni assunti dalla __________ con il contratto 29 settembre 1995\".\nLa sentenza non è stata impugnata.\nQ. Sul Foglio Ufficiale cantonale n.__________ è stata pubblicata la decisione pretorile di non omologazione del concordato.\nNel termine ex art. 309 LEF di dieci giorni dalla pubblicazione sono state presentate due domande di fallimento senza preventiva esecuzione, il 21 novembre 1995 dall'ing. __________ e il 23 novembre 1995 da __________ che l'ha ritirata sei giorni dopo.\nLa trattazione della domanda di fallimento dell'ing. __________ è stata sospesa per l'esame della pregressa nuova domanda di moratoria, questa volta per concordato con abbandono dell'attivo, presentata il 14 novembre 1995 da __________ prima ancora che iniziasse il termine per chiedere il fallimento ex art. 190 cpv.1 n.3 LEF.\nR. La nuova domanda di moratoria si fonda su questi argomenti:\n- \"come risulta dal bilancio aggiornato al 31 ottobre 1995, dopo l'udienza del 25 settembre 1995 la situazione finanziaria e patrimoniale della __________ non è sostanzialmente cambiata\";\n- \"risulta la possibilità per la ditta di continuare la propria attività, senza danneggiare i creditori. Anzi.\";\n- all'acquisizione della __________ sono interessati, oltre alla __________, che sta tuttora operando per produrre le garanzie o addirittura i fondi necessari, la __________ e la __________;\n- i creditori privilegiati hanno concesso uno sconto sui propri crediti: AVS, CPCAD, OCST, __________ Cassa Malati, INSAI e __________ nella misura del 30% e __________ del 10%;\n- \"appare manifestamente possibile non solo il pagamento integrale dei crediti privilegiati (dedotti gli sconti) ma anche di un congruo dividendo a favore dei creditori chirografari\".\nS. All'udienza del 24 novembre 1995 La __________ ha confermato che \"sono proseguite le trattative per perfezionare il contratto di ripresa delle attività che potrebbero essere portate a compimento con successo, in tempi relativamente brevi. L'interessato all'acquisto della ditta ha confermato la sua intenzione e qualora si potessero perfezionare le operazioni finanziarie da lui messe in atto per ottenere le disponibilità economiche necessarie, la proposta concordataria potrebbe ricalcare quella già formulata e accettata dai creditori. In caso contrario, il periodo di moratoria permetterà di perfezionare tutti gli accordi necessari per poter sottoporre una proposta concordataria accettabile\".\nT. Con sentenza 12 dicembre 1995, intimata anche all'ing. __________, il Pretore ha concesso la chiesta moratoria, ritenuto che:\n- la presentazione delle dichiarazioni secondo cui creditori privilegiati sono disposti a rinunciare al privilegio per una parte importante dei loro crediti, con conseguente messa a disposizione dei chirografari di circa un milione di franchi, è sicuramente una \"nuova circostanza utile alla conclusione di un concordato\";\n- \"nulla osta all'esame della nuova domanda di moratoria, a prescindere dalla presentazione della domanda di fallimento, il cui esame deve essere tenuto in sospeso\";\n- \"le emergenze della precedente procedura concordataria hanno rivelato l'esistenza di numerose trattative per la ripresa dell'attività produttiva da parte di terzi interessati, non portate a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo che permettesse il soddisfacimento della proposta concordataria formulata ai creditori, rispettivamente per l'impossibilità di ottenere le richieste garanzie\";\n- le trattative sono continuate e la gestione dell'attività durante la prima moratoria non ha comportato passività ulteriori.\nU. Con tempestivo appello 22 dicembre 1995 l'ing. __________ ha chiesto l'annullamento della sentenza pretorile, con contestuale reiezione dell'istanza di moratoria 15 novembre 1995 e conseguente pronuncia del fallimento, protestate spese e ripetibili, per i seguenti motivi:"}