{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-209_1996-03-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8572&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e66eb5e5b6d39559e840ae7882b37250"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.209"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:43", "Checksum": "eaf77d9c27dcddd6c7936f31142d5ce1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 14.1995.209\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- \"considerate le serie trattative in corso per l'acquisto dei beni e dell'attività aziendale, vi erano fondati motivi per far luogo all'udienza, formalità essenziale espressamente prevista dall'art. 304 cpv.3 LEF che non può essere soppressa né sostituita in altro modo (es. da circolare)\";\n- \"il commissario ha fatto chiaramente capire che vi è la concreta e seria possibilità di concludere le trattative già in corso e ben avviate. Occorreva pertanto lasciargli spazio, nell'udienza a ciò prevista dall'art. 304 LEF ed espressamente richiesta dall'amministratore unico della debitrice, per ulteriori chiarimenti ai creditori sulla situazione della debitrice e sulla concludenza delle trattative in corso atte a risanare l'azienda e a pagare il dividendo. Senza dimenticare che il giudizio sulla prestazione della garanzia spetta ai creditori che possono anche rinunciarvi\".\nH. Con sentenza 28 agosto 1995 (inc. 14.95.159) questa Camera ha accolto il ricorso 21 agosto 1995 di La __________, annullato la sentenza pretorile 11 agosto 1995 di non omologazione del concordato percentuale e retrocesso all'Autorità inferiore dei concordati l'incarto affinchè proceda ad un nuovo giudizio nell'ossequio dei prescritti procedurali disattesi - convocazione immediata dell'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF, con l'avvertenza ai creditori che in tale sede potranno far valere le loro opposizioni al concordato - ritenuto che siffatta pronuncia avvenga a breve termine nel senso dell'art. 304 cpv.2 LEF.\nI. All'udienza ex art. 304 cpv.3 LEF del 25 settembre 1995 il Commissario ha indicato che \"le trattative continuate fino ad oggi non hanno permesso di concludere nessun accordo che dia alla debitrice la disponibilità finanziaria sufficiente per l'ossequio della proposta concordataria\".\nLa __________ ha preannunciato che \"nel caso in cui non dovesse essere possibile l'omologazione del concordato ordinario verrà formulata una nuova domanda di concessione di nuova moratoria per proporre un concordato con abbandono dell'attivo\".\nIn sede di udienza è stata prodotta una lettera del 21 settembre 1995 di __________ da cui traspare \"interesse professionale ed imprenditoriale\" per La __________ e si chiede \"il tempo necessario da noi stimabile in non meno di 4 mesi\" per potersi attivare \"pesantemente per una soluzione societaria definitiva\".\nIl verbale di udienza attesta che i rappresentanti della __________ hanno riassunto e confermato \"i termini delle intenzioni esposte nella lettera 21 settembre 1995\".\nPer concludere, il patrocinatore di La __________ ha formulato \"seduta stante istanza di concessione di una moratoria concordataria per concordato con abbandono dell'attivo\", riservandosi di \"precisare ulteriormente l'istanza con allegato separato che varrà nel caso in cui non potessero essere presentate a breve termine le garanzie a copertura del dividendo ordinario proposto o addirittura se la società non potesse essere rilevata con pagamento contante\".\nL. Con atto interlocutorio 2 ottobre 1995 il Pretore ha fissato a La __________ \"un termine di 15 giorni per prestare una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o altro impegno equivalente, rilasciata da un primario istituto bancario, per un ammontare che copra l'impegno - cifrato in Fr. 10'500'000.-- - derivante dal contratto di cessione sottoscritto con la __________ in data 29 settembre 1995\", ritenuto che:\n- \"la proposta concordataria prevede, oltre al pagamento integrale dei debiti privilegiati, il versamento a favore dei creditori chirografari di un dividendo del 17% che potrà essere garantito solo al momento del perfezionamento del contratto di risanamento de __________ \";\n- \"in data 29 settembre 1995 il Commissario ha trasmesso copia di un impegno contrattuale sottoscritto da un promotore interessato alla ripresa delle attività della società, mettendo a disposizione i capitali necessari per il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento di un dividendo del 17% ai creditori chirografari\";\n- \"l'esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantiti, a meno che essi non vi abbiano espressamente rinunciato\";\n- \"il contratto di cessione di azienda, pervenuto il 29 settembre 1995, secondo il quale la __________, quale promotrice della costituenda La __________, si assume l'azienda dietro il pagamento di un prezzo che comunque è valutato a corpo in Fr. 10'500'000.-- da intendersi quale tetto massimo necessario al pagamento di un dividendo concordatario del 17% a favore dei creditori chirografari oltre alla soddisfazione di tutti i creditori privilegiati e garantiti\";\n- \"al fine di non vanificare comunque gli sforzi messi in atto dalla debitrice e dal commissario si ritiene di poter fissare un termine ulteriore per la prestazione di una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o altro impegno equivalente per un ammontare che copra l'impegno derivante dal contratto di cessione\".\nM. Con domanda di proroga 23 ottobre 1995 La __________ ha chiesto che il termine di 15 giorni per la produzione della garanzia venga prorogato di ulteriori 7 giorni, con riferimento alla lettera 18 ottobre 1995 di uno studio legale romano attestante che la __________ \"è in procinto di finalizzare le procedure per ottenere la liquidità necessaria per prestare la garanzia bancaria o assicurativa per la somma di Fr. 10'500'000.-- per rilevare la società\".\nN. Con atto 23 ottobre 1995 il Pretore ha prorogato il termine fino al 27 ottobre 1995."}