1995 del __________, presentata contro __________ è parzialmente accolta. §. 1. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 agosto 1995, risp. n. __________, __________, __________e __________del 9/11 agosto 1995 dell’UEF di Mendrisio per Fr. 2’437’019.95 oltre interessi al 6 % dal 1. luglio 1994 risp. per Fr. 650’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. luglio 1994 2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è per 1/5 a carico del __________ e per 4/5 a carico di __________, il quale rifonderà al __________ Fr. 800.-- quale parte di indennità. II. L’istanza 1.