2. a) Ex art. 120 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario. È inammissibile il reclamo dell’escusso tendente ad annullare l’esecuzione per notificazione irregolare, se ciò malgrado, egli sia giunto in possesso dell’atto a lui destinato, venendo a mancare un interesse giuridico degno di protezione. Questa massima deve valere, per analogia, anche per la notifica di tutti gli atti giudiziari, ritenuta l’ammissione o la prova certa che l’atto è stato nonostante tutto ricevuto nei termini che permettono alla parte di essere messa nelle condizioni per rispondere (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 120 n. 6 e rif.