{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-208_1996-11-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8571&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b6939b56e014831829ede3459bbe6895"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.1996 14.1995.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:09", "Checksum": "809fa1177649234ff8d19571b086ad24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.1996 14.1995.208\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep p. 331)\nc) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA).\nd) Il divieto dell’abuso di diritto è un principio generale applicabile a tutto l’ordinamento legale, compresa la procedura esecutiva (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 334).\ne) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed ecczioni.\nDi conseguenza i documenti prodotti dal _________ con le sue osservazioni vanno estromessi dall’incarto, poiché proceduralmente irriti.\nf) In casu vi è contratto di mutuo scritto (doc. D, E, F e G). Che la somma mutuata è stata trasferita ai mutuatari si deduce dai doc. D, E, F, G, H e I, così come dal fatto che la mutuante detiene le cartelle ipotecarie doc. B e C. Per quel che concerne l’esigibilità della pretesa va rilevato che sulla disdetta doc. H appaiono solo i nomi dei destinatari. __________ ha dal canto suo dichiarato che la disdetta è pervenuta alla __________. Questa affermazione dimostra che, se anche la disdetta non è stata inviata al suo indirizzo personale, egli ne è tuttavia venuto a conoscenza. Eccepire che la disdetta non è avvenuta validamente, costituisce pertanto abuso di diritto, per cui l’eccezione d’inesigibilità va respinta. Di conseguenza, essendo adempiuti i requisiti di cui al considerando 3.b), la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, il rigetto provvisorio dell’opposizione può tuttavia essere concesso, sulla base dei riconoscimenti di debito doc. H e I, limitatamente a Fr. 2’437’019.95 oltre interessi al 6% dal 1. luglio 1994 risp. Fr. 650’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. luglio 1994, questi tassi essendo stati pattuiti nelle conferme di credito doc. F e G.\n4. L’appello 15 dicembre 1995 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto. L’effetto dell’accoglimento parziale dell’appello e la conseguente riforma della sentenza pretorile non si estende tuttavia anche al condebitore solidale __________, non avendo egli presentato appello.\nLa tassa di giustizia e l’indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\nI. L’appello 15 dicembre 1995 di __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 4 dicembre 1995 della Pretore di Mendrisio-Nord è così riformata:\n\"I. L’istanza 1. settembre 1995 del __________, presentata contro __________ è parzialmente accolta.\n§.\n1. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 agosto 1995, risp. n. __________, __________, __________e __________del 9/11 agosto 1995 dell’UEF di Mendrisio per Fr. 2’437’019.95 oltre interessi al 6 % dal 1. luglio 1994 risp. per Fr. 650’000.-- oltre interessi al 6.5% dal 1. luglio 1994\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è per 1/5 a carico del __________ e per 4/5 a carico di __________, il quale rifonderà al __________ Fr. 800.-- quale parte di indennità.\nII. L’istanza 1. settembre 1995 del __________ o, presentata contro __________ è accolta.\n§§. invariato”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/5 a carico del __________ e per 4/5 a carico di __________, il quale rifonderà al __________ Fr. 800.-- quale parte di indennità.\nIII. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}