{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-208_1996-11-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8571&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b6939b56e014831829ede3459bbe6895"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.1996 14.1995.208"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:09", "Checksum": "809fa1177649234ff8d19571b086ad24", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.1996 14.1995.208\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 novembre 1996 /B/fp/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\nvicepresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. settembre 1995 da\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr da: avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/1agosto 1994 quale debitore solidale e ai PE n. __________, __________, __________, __________del 9/11 agosto 1995 quale terzo proprietario dell’immobile;\nsulla quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 4 dicembre 1995 ha così deciso:\n“I. Le istanze 1. settembre 1995 del __________, sono accolte.\n§. Di conseguenza, le opposizioni interposte __________, ai PE no. __________ (quale debitore solidale), ____________________, __________, __________05 (quale terzo proprietario del pegno) del 9 agosto 1995 dell’UEF di Mendrisio, sono rigettate in via provvisoria per Fr. 3’000’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1992 al 26 ottobre 1992 e al 10% dal 27 ottobre 1992 e Fr. 2’270.-- per spese esecutive.\nLa tassa di giustizia di Fr. 300.-- è a carico di __________, che rifonderà al __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\n§§. Di conseguenza le opposizioni interposte da __________, ai PE no. __________ (quale debitore solidale), __________, 9 agosto 1995 dell’UEF di Mendrisio, sono rigettate in via provvisoria per Fr. 3’000’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1992 al 26 ottobre 1992 e al 10% dal 27 ottobre 1992 e Fr. 2’270.-- per spese esecutive.\nLa tassa di giustizia di Fr. 300.-- è a carico di __________, che rifonderà al __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indenità.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 15 dicembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 18 gennaio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 9/1 agosto 1995 risp. PE n. __________, __________, __________e __________ del 9/11 agosto 1995 il __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 3’000’000.-- oltre interessi al 10% dal 1. luglio 1992, indicando quale titolo di credito: “Concessione di credito di data __________4, disdetta di data __________ - Fr. 2’500’000.-- cartella ipotecaria al portatore, gravante in I° grado le particelle no. __________e ________ Fr. 500’000.-- cartella ipotecaria al portatore, gravante in II° grado le particelle no. __________e _________ Disdetta cartelle ipotecarie di data __________.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario 5 luglio 1990 (doc. D) e le relative conferme 21 luglio 1993, 4 maggio 1994 e 30 giugno 1994 (doc. E, F e G) con i quali ha concesso ad __________ ed a ulteriori quattro debitori solidali un mutuo di Fr. 3’0000’000.--, garantito da due cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale di Fr. 2’500’000.-- risp. Fr. 500’000.-- (doc. B e C). Il __________ ha inoltre prodotto due riconoscimenti di debito sottoscritti dal debitore datati 6 luglio 1994 (doc. H e I) per Fr. 2’437’019.95 risp. Fr. 650’000.-- oltre interessi a partire dal 1. luglio 1994. Con scritto 19 giugno 1995 (doc. N) la creditrice ha disdetto i crediti in conto corrente risp. i mutui ipotecari così come i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie doc. B e C per il 17 luglio 1995.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha rilevato di non esservi stato citato nè come debitore, nè come terzo proprietario dell’immobile. Egli ha poi eccepito la mancanza di una valida notifica della disdetta nei suoi confronti, ritenuto che la lettera 19 giugno 1995 (doc. H) sarebbe stata inviata alla __________ ha inoltre sostenuto che nel contratto di mutuo ipotecario doc. D, così come nei doc. E, F e G non è stata esplicitamente sottoscritta nessuna elezione di domicilio presso la __________ Questa ha fatto pervenire al rappresentante legale dell’escusso le domande di rigetto inc. n. 465 e 469, così come tutta la documentazione, compresi i PE n. __________e __________.Tali atti non sono stati, tramite la __________, notificati validamente.\nD. Con sentenza 4 dicembre 1995 la Pretore di Mendrisio-Nord ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede l’eccezione di carente notifica è stata respinta, mentre il tasso d’interesse al 10% è stato riconosciuto solo dal 27 ottobre 1992, avendo le parti, precedentemente a questa data, pattuito un tasso inferiore del 7%\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ riconfermandosi in sostanza nelle sue argomenazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 18 gennaio 1996 la parte appellata ha contestato la tempestività dell’atto di appello, opponendosi poi al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n1. Ex art. 308 cpv. 1 CPC in procedura sommaria l’appello si propone entro il termine di dieci giorni.\nRitenuto che la sentenza impugnata reca il timbro d’intimazione 4 dicembre 1995, essa è pervenuta all’appellante il più presto il 5 dicembre 1995, per cui il termine per appellare è giunto a scadenza il 15 dicembre 1995.\nIl timbro postale apposto sulla busta contenente l’atto di appello reca la data 15 dicembre 1995, per cui è data la tempestività del gravame.\n"}