che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 23 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 22 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante; - che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 15 dicembre 1995; - che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante; per questi motivi, richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia: 1. L’appellazione 15 dicembre 1995 di __________ è inammissibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr.