il fallimento va quindi annullato. 3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato: "1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.95.00687, nei confronti di __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr.