che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato* (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio; per i quali motivi, visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF pronuncia 1.