che la soluzione del legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i.f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1a); - che pertanto l’appellazione 12 dicembre 1995 __________ è inammissibile siccome formalmente improponibile;