{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-205_1995-12-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8568&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "861c544a6f77730528aaa426aa959d02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.12.1995 14.1995.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:53", "Checksum": "8f55cca6e23f00a19ed7eaf78f37097a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.12.1995 14.1995.205\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 dicembre 1995/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza presentata il 20 ottobre 1995 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________\n|\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1995 ha così deciso:\n“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì __________, alle ore 14.00.\n2. Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.\n3. La tassa di giustizia di Fr. 80.--, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un acconto di Fr. 720.-- sono a carico della massa fallimentare.”\nDecisione dedotta in appello dalla __________ con atto 12 dicembre 1995;\nrilevato che alla parte appellata non sono state richieste osservazioni potendosi in casu procedere come all’art. 313 bis CPC;\npreso atto che all’appello non è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti\nconsiderato\nin fatto e in diritto\n- che con pronunciato __________ la Pretore ha decretato il fallimento cambiario della __________;\n- che con atto 12 dicembre 1995 la __________ ha dichiarato di avere saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento;\n- che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 24 settembre 1990 in re T.I. SA c. C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 265; Kurt Amonn,. Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 37 m. 2 e 45; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 282; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2. ed., Zurigo 1968 p. 28);\n- che la soluzione del legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i.f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1a);\n- che pertanto l’appellazione 12 dicembre 1995 __________ è inammissibile siccome formalmente improponibile;\n- che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato* (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;\nper i quali motivi,\nvisti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF\npronuncia\n1. L’appellazione 12 dicembre 1995 della __________ è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 120.-- è a carico di __________.\n3. Intimazione a : - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale\nd’appello quale autorità di vigilanza\nIl presidente La segretaria"}