L’istanza 31 luglio 1995 del __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 26 maggio/12 giugno 1995 dell’UE di Lugano é respinta in via provvisoria limitatamente a Fr. 60’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 540.-- a titolo di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di __________, che rifonderà al __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità. III. Intimazione a: