Z a favore della __________, ha pure ceduto a quest’ultima con atto 17 giugno 1993 (doc. A) il credito vantato nei confronti di __________ a ed __________, unitamente a tutte le garanzie relative e diritti accessori ivi connessi. Pertanto la __________, quale girataria e portatrice legittima del vaglia cambiario in esame, è divenuta creditrice del credito cambiario e può pretenderne il pagamento dall’avallante, ritenuto che ex art. 1044 cpv. 1 e 2 ha il diritto di agire individualmente contro quest’ultimo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, solo dopo il pagamento del debito cambiario, egli é surrogato nei diritti della creditrice.