§ 11 p. 181 n. 53). b) Ex art. 1022 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. c) Ex art. 1044 cpv. 1 e 2 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 CO, l’emittente, il girante e l’avallante del vaglia cambiario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.