b) Ex art. 1000 CO se una cambiale, incompleta quando fu emessa, viene completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Diversamente che nel caso di un titolo cambiario incompleto, in un effetto cambiario in bianco l’emittente tralascia intenzionalmente alcuni punti essenziali (art. 1000 CO). L’emittente autorizza il primo prenditore a completare la parte lasciata in bianco. Questa autorizzazione passa quale diritto accessorio con il trasferimento del titolo cambiario ai successori del primo prenditore.