La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 540.-- a titolo di indennità”. Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 7 dicembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 22 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto A. Con PE n. __________del 26 maggio/12 giugno 1995 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.