dall'avv. __________ | | | contro | | | __________ patr. dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 maggio/12 giugno 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24/27 novembre 1995 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 60’000.-- ed interessi al 7.5% dal 30 giugno 1995. 2. La tassa di giustizia in Fr.