{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-204_1996-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8567&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74995f260b62f89266beb13f953150a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.1996 14.1995.204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:19", "Checksum": "970dc2a81d9857d613de660977e21ab6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.1996 14.1995.204\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Ex art . 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al vaglia cambiario.\nEx art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 11 p. 181 n. 53).\nb) Ex art. 1022 CO l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.\nc) Ex art. 1044 cpv. 1 e 2 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 CO, l’emittente, il girante e l’avallante del vaglia cambiario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.\nd) Ex art. 1007 CO, pure applicabile ex art. 1098 CO anche al vaglia cambiario, la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con l’emittente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.\ne) In casu la __________ oltre a girare il vaglia cambiario doc. Z a favore della __________, ha pure ceduto a quest’ultima con atto 17 giugno 1993 (doc. A) il credito vantato nei confronti di __________ a ed __________, unitamente a tutte le garanzie relative e diritti accessori ivi connessi.\nPertanto la __________, quale girataria e portatrice legittima del vaglia cambiario in esame, è divenuta creditrice del credito cambiario e può pretenderne il pagamento dall’avallante, ritenuto che ex art. 1044 cpv. 1 e 2 ha il diritto di agire individualmente contro quest’ultimo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, solo dopo il pagamento del debito cambiario, egli é surrogato nei diritti della creditrice. D’altro canto ex art. 1007 CO __________ non può sollevare alcuna eccezione nei confronti della girataria __________, ritenuto che non è stato eccepito che essa abbia agito scientemente a danno del debitore.\nEx art. 1045 CO giustificato é tuttavia solo un tasso d’interesse del 6%. Il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere pronunciato pertanto limitatamente a Fr. 60’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1995.\n3. L’appello 7 dicembre 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF, 1000, 1004 cpv. 1, 1006 cpv. 1, 1007, 1022, 1044 cpv. 1 e 2 e 1045 CO\npronuncia\nI. L’appello 7 dicembre 1995 __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 24/27 novembre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, va così riformata:\n“1. L’istanza 31 luglio 1995 del __________ è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 26 maggio/12 giugno 1995 dell’UE di Lugano é respinta in via provvisoria limitatamente a Fr. 60’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 giugno 1995.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 540.-- a titolo di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, é a carico di __________, che rifonderà al __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}