{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-204_1996-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8567&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74995f260b62f89266beb13f953150a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.1996 14.1995.204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:19", "Checksum": "970dc2a81d9857d613de660977e21ab6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.1996 14.1995.204\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Il giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non é quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) secondo cui alle parti non é consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 333).\nb) Lo scritto 2 aprile 1996 della patrocinatrice della procedente concernente la pretesa cessione del credito in esame alla __________ va pertanto estromesso dall’incarto, poiché proceduralmente irrito ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stato formulato la prima volta in sede d’appello.\n2.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nNel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).\nb) Ex art. 1000 CO se una cambiale, incompleta quando fu emessa, viene completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.\nDiversamente che nel caso di un titolo cambiario incompleto, in un effetto cambiario in bianco l’emittente tralascia intenzionalmente alcuni punti essenziali (art. 1000 CO). L’emittente autorizza il primo prenditore a completare la parte lasciata in bianco. Questa autorizzazione passa quale diritto accessorio con il trasferimento del titolo cambiario ai successori del primo prenditore. La portata dell’autorizzazione al riempimento é determinata dall’accordo dell’emittente con il primo prenditore (cfr. Arthur Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 9 n. 39 e 40 p. 152/153).\nc) Il vaglia cambiario doc. Z adempie i requisiti di cui all’art. 1096 CO e costituisce in linea di principio valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.\n"}