{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-204_1996-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8567&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "74995f260b62f89266beb13f953150a4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.1996 14.1995.204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:19", "Checksum": "970dc2a81d9857d613de660977e21ab6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.1996 14.1995.204\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 settembre 1996 /B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 luglio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 maggio/12 giugno 1995 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24/27 novembre 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 60’000.-- ed interessi al 7.5% dal 30 giugno 1995.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 540.-- a titolo di indennità”.\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 7 dicembre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 22 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________del 26 maggio/12 giugno 1995 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 60’000.-- oltre interessi al 7.50% dal 25 aprile 1995, indicando quale titolo di credito: “Effetto di nominali Fr. 60’000.--, emesso il 10.4.1995, scadenza il 25.4.1995, firmato dai signori __________ ed __________ ed avallato dal debitore escusso”.\nInterposta tempestiva opposizione dal debitore, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di nominali Fr. 60’000.--, datato 10 aprile 1995, emesso dai debitori solidali __________ ed __________ all’ordine della Banca __________, con scadenza al 25 aprile 1995, recante l’avallo di __________. A tergo l’effetto cambiario reca la girata all’ordine della __________ con l’indicazione “sans garantie”. La procedente ha prodotto l’autorizzazione al riempimento datata 12 marzo 1986 sottoscritta dagli emittenti e per accordo dall’escusso (doc. Z e G).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che il vaglia cambiario è stato consegnato alla creditrice, insieme con altre garanzie, per un debito contratto da __________ ed __________. Secondo l’avallante il debito cambiario sussiste pertanto solo nella misura in cui sussiste il debito principale. Il credito di base è stato più volte rinegoziato con particolare riferimento alle garanzie prestate. Ogni rinegoziazione costituisce una novazione. Il debitore ha poi argomentato che le lettere prodotte dalla procedente fissano solo il limite dei crediti concessi. La somma di Fr. 70’000.-- , indicata in quella datata 21 maggio 1992 non coincide necessariamente con il debito effettivo. Inoltre secondo __________ l’avallo provoca solidarietà dell’avallante con gli emittenti verso il creditore. Nel rapporto interno l’escusso ha un diritto di regresso per la totalità della somma che avrà pagato, mentre nessuna quota é a suo carico. Ex art. 149 cpv. 1 CO il debitore solidale, cui spetta il regresso, subentra infatti in tutti i diritti del creditore fino a concorrenza di quanto ha pagato. L’avallante si ritiene pertanto al beneficio della surrogazione legale. Considerato che si era dichiarato pronto a pagare a condizione che potesse accedere alle altre garanzie e l’offerta non é stata accettata, __________ sostiene di avere conservato tutte le altre eccezioni.\nD. Con sentenza 24 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’impegno assunto dall’escusso è di natura cambiaria, per cui applicabili sono le norme di diritto cambiario e non le norme di carattere generale citate dal debitore. L’avallante è obbligato in via principale ed il suo impegno é valido incondizionatamente, in particolare senza che il portatore del titolo gli consenta l’accesso ad altre garanzie. Ex art. 1044 cpv. 1 e 2 CO egli risponde in solido verso il portatore ed il portatore ha il diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non é tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 22 dicembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nG. Con scritto 2 aprile 1996 la rappresentante della __________ ha comunicato che la sua patrocinata ha ceduto il credito inerente la procedura in esame alla __________ a, e che la cessione è stata notificata al debitore. Essa ha poi prodotto una dichiarazione 22 marzo 1996 della cessionaria confermante il mandato di patrocinio.\nConsiderato\nin diritto\n"}