{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-203_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8566&nX40_KEY=4711552&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4724a8ec93f02ef7667a22bdf99cb2c9"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:30:43", "Checksum": "71b91e5ac5f6122b0ebef47b138dd9ef", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.203\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”\nDecisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno;\nesaminati atti e documenti;\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n- che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il 23 novembre 1995;\n- che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;\n- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);\n- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante,\nche pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);\n- che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante;\nper questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC\npronuncia: 1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della Cassa compensazione __________.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}