{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-203_1996-01-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8566&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4724a8ec93f02ef7667a22bdf99cb2c9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:38", "Checksum": "03c129e3a45756c5f8454b3fc476bdf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.203\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nB/fc/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________,\n|\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”\nDecisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno;\nesaminati atti e documenti;\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n- che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il 23 novembre 1995;\n- che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;\n- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);\n- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante,\nche pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);\n- che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante;\nper questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC\npronuncia: 1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della Cassa compensazione __________.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria:"}