” Con osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; preso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.