750.-- a titolo di ripetibili.” Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato: “I. In ordine 1. La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre 1995. 2. Spese e ripetibili protestate. II. Nel merito 1. L’appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue: In via principale 1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr.