avv. __________ | | | al PE cambiario n. __________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di | | | __________ __________, ambedue patr. da: avv. __________; | opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5; sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1995 ha così deciso. “1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.