{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-202_1996-07-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8565&nX40_KEY=4711543&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f7c4e1f37c7f7e417916cd6b7a1e74cd"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.1996 14.1995.202"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:25:11", "Checksum": "2275d973e189040fba0a289d3f75c90d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.1996 14.1995.202\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da\nopposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;\nsulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1995 ha così deciso.\n“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato:\n“I. In ordine\n1. La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre 1995.\n2. Spese e ripetibili protestate.\nII. Nel merito\n1. L’appello è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue:\nIn via principale\n1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.\nIn via subordinata\n1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del presente giudizio.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.\nIn via ancor più subordinata\n1. L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no. __________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--).\n2. Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.\nII. Spese e ripetibili d’appello protestate.”\nCon osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili;\nrilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\npreso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello;\nconsiderato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;\nritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;\npreso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti\npronuncia\n1. L’appello 4 dicembre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intevenuto ritiro.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 150.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}