| | | | ||| | Incarto n. | 5 luglio 1996/B/fc/fb | In nome | | || | La Camera di esecuzione e fallimenti | ||||| | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Cometta, presidente, giudice Pellegrini assente) | | segretaria: | Baur Martinelli, vicecancelliera | statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da | | __________ patr. da: avv. __________ | | | al PE cambiario n. __________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di | | | __________ __________, ambedue patr. da: avv. __________; | opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5; sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1995 ha così deciso. “1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.” Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato: “I. In ordine 1. La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre 1995. 2. Spese e ripetibili protestate. II. Nel merito 1. L’appello è accolto. Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue: In via principale 1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta. In via subordinata 1. E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del presente giudizio. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta. In via ancor più subordinata 1. L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no. __________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--). 2. Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta. II. Spese e ripetibili d’appello protestate.” Con osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; preso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti pronuncia 1. L’appello 4 dicembre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intevenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.-- già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria