Di conseguenza la sentenza 23 novembre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 5 ottobre 1995 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per Fr. 9’980.--, Fr. 199.60 interessi contrattuali fino al 31 luglio 1995, Fr. 27.-- spese oltre a interessi al 12% dal 1. agosto 1995 su Fr. 9’980.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è per 1/6 a carico della __________ e per 5/6 a carico della __________ la quale rifonderà alla Banca __________ Fr.