La disdetta datata 17 marzo 1995 (doc. 2), pronunciata dall’escussa per il 31 marzo 1995, non può di conseguenza essere ritenuta valida per la fine di marzo 1995, non ossequiando i termini previsti nelle Condizioni generali. Essa ha però esplicato i suoi effetti, provocando lo scioglimento del contratto, per il prossimo termine utile di disdetta e cioè, ritenuto il preavviso di 30 giorni, per la fine di luglio 1995 come riconosce espressamente l'escussa (cfr. appello punto 4 p. 4). La debitrice è pertanto obbligata a pagare il canone mensile di Fr. 1’996.-- fino al giorno dello scioglimento del contratto, ossia per i mesi da marzo fino a luglio 1995, complessivamente Fr.