A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. In prima sede è stato rilevato che la disdetta doc. 2, essendo datata 17 marzo 1995, non é pervenuta nel termine previsto, per cui i canoni sono ancora dovuti almeno fino alla fine del seguente periodo di tre mesi. Dallo scritto 24 agosto 1995, rimasto incontestato, emerge che l’auto oggetto del leasing a quel momento non era ancora stata depositata né presso la procedente, né presso la succursale di __________, per cui l’escussa é rimasta responsabile del pagamento dei canoni di leasing fino a regolare deposito del veicolo e conseguente sottoscrizione di un nuovo contratto con un nuovo contraente.