11’976.-- oltre interessi al 12%, Fr. 329.30 quali interessi di mora contrattuali e Fr. 42.-- spese di richiamo. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali il contraente aveva la possibilità di disdire il contratto leasing. Con scritto 17 marzo 1995 essa ha disdetto il citato contratto per la fine di marzo 1995. Inoltre le spese di richiamo di Fr. 42.-- non sono previste dal contratto. D. Con sentenza 23 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che il contratto di leasing doc. A costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.