agosto 1995 su Fr. 9’980.--, con tassa di giustizia per 3/4 a carico dell’escusso e l’assegnazione di ripetibili; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con decreto presidenziale 4/5 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________del 25/27 settembre 1995 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 12’347.30 oltre interessi al 12% dal 1. settembre 1995, indicando quale titolo di credito: “Contratto di leasing del __________- canoni di noleggio scaduti più spese ed interessi di mora”.